L’art. 29 della Costituzione decreta il riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio e questo è regolato dagli artt. 84 e seguenti del Codice Civile. Sino all’entrata in vigore della legge n. 898/1970 (divorzio), il vincolo matrimoniale era indissolubile.
-RITO CIVILE: presso un Comune italiano, di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile;
-RITO CONCORDATARIO: presso una Parrocchia della Chiesa Cattolica; si tratta di un matrimonio canonico al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili;
-RITO ACATTOLICO: è una forma particolare di rito civile, celebrato dei ministri di culto ammessi e regolati dalla legislazione italiana.
Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune si può provvedere a scelta in uno dei due Comuni, sarà poi l’Ufficiale dello Stato Civile che procede a farne richiesta al secondo Comune di residenza.
Le pubblicazioni devono essere richieste da entrambi i futuri sposi compilando l’apposito modulo. Se matrimonio religioso deve essere presentata la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco o dal ministro di culto.
La pubblicazione consiste in un procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile verifica l’inesistenza degli impedimenti al matrimonio (artt. 84-89 del Codice Civile).
L’Ufficio di Stato Civile provvede ad acquisire i documenti necessari ed effettua gli accertamenti previsti dalla legge e successivamente convoca gli interessati per la firma del relativo verbale. In tale occasione occorrerà versare Euro 16,00 per imposta di bollo se entrambi i nubendi risiedono nel Comune di Carmignano ovvero Euro 32,00 per imposta di bollo se i nubendi risiedono uno a Carmignano e l’altro in Comune diverso.
Successivamente alla firma del verbale le pubblicazioni vengono affisse all’Albo pretorio on-line per almeno 8 giorni e dal 12°giorno dall’affissione può essere celebrato il matrimonio civile, oppure:
-per rito concordatario: può essere ritirato il certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco;
-per rito acattolico: può essere ritirato il nullaostada consegnare al Ministro di culto.
Le pubblicazioni hanno validità 180 giorni dalla data dell’eseguita pubblicazione. Nel caso in cui il matrimonio non sia celebrato entro tale termine, le pubblicazioni scadono e occorrerà ripetere l’intero iter procedimentale.
-non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
-non devono essere interdetti per infermità di mente;
-non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
-la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili(divorzio)del precedente matrimonio;
Non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti(i nonni) e i discendenti in linea retta(figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio); i fratelli e le sorelle; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l’adottato e i figli dell’adottante; l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato; persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Nel nostro Comune il matrimonio civile può essere celebrato nella Sala Consiliare, presso la Rocca e presso le seguenti strutture autorizzate quali casa comunale distaccata:
-Agriturismo La Borriana;
-Villa Capezzana
-Villa Il Granduca
-Villa La Ferdinanda – Artimino
-Villa La Serra
Per la celebrazione i nubendi sono tenuti a versare la tariffa prevista dal Regolamento Comunale, differente in relazione alla sede e all’orario prescelto ed agevolata nel caso di residenza a Carmignano di uno degli sposi.
Per l’utilizzo della Sala Consiliare e della Rocca uno dei nubendi deve compilare il modulo “Richiesta prenotazione luoghi comunali”, per ottenere l’uso degli spazi di proprietà del Comune. Qualsiasi allestimento di detti spazi deve essere preventivamente concordato con l’Ufficio di Stato Civile ed i locali/spazi devono essere ripristinati immediatamente dopo il rito.
Per le strutture autorizzate i nubendi devono prendere accordi diretti con i gestori della struttura che potranno confermare data e ora di disponibilità del Comune per la celebrazione del rito direttamente in loco.
Al fine della celebrazione è necessaria la presenza di due testimoni (uno per la sposa e uno per lo sposo) che dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento. Non sono previsti testimoni aggiuntivi. Il nominativo e copia dei documenti dei testimoni dovrà essere anticipato, anche a mezzo e-mail, all’Ufficio di Stato Civile mediante la compilazione dell’apposito modulo “Scheda dati matrimonio cittadini italiani”.
Al momento della celebrazione il Sindaco, o un suo delegato, leggerà agli sposi gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile e la cerimonia si concluderà con la lettura e la firma dell’atto di matrimonio che verrà inserito nei registri di Matrimonio di questo Comune.
Qualsiasi aggiunta al tradizionale svolgimento del rito civile(es. scambio degli anelli, lettura di poesie, intermezzi musicali, simbolismi vari, etc.) dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dall’Ufficio di Stato Civile.
Ultimato il rito, qualora uno degli sposi sia residente in altro Comune, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà all’invio dell’atto per la trascrizione all’altro Comune di residenza.
Se ci si sposa con rito religioso la comunicazione sul regime patrimoniale va fatta al Parroco.
Se ci si sposa con rito civile va resa una dichiarazione all’ufficiale di Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione oppure può essere comunicata unitamente ai nominativi dei testimoni, con il modulo “Scheda dati matrimonio cittadini italiani”.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per Legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni.
Resta comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto notarile anche dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso, è il notaio che trasmette l’atto al Comune).
Gli interessati alla celebrazione che non ricadono nelle incompatibilità previste dalla Legge (D.P.R. n. 396/2000, art. 6, “L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti”) devono presentare personalmente – almeno 60 giorni prima della celebrazione – un’istanza all’Ufficio di Stato Civile.
Il terzo delegato sarà assistito da personale comunale, dovrà indossare la fascia tricolore, presentarsi con abbigliamento sobrio, rispettoso del decoro della carica e della circostanza.
Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio.
Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un apposito verbale (sostitutivo delle pubblicazioni) nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari.
I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti, sia per la dichiarazione di assenza di impedimenti, sia durante la celebrazione del matrimonio stesso, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato. La presenza dell’interprete è necessaria anche qualora siano i testimoni a non conoscere la lingua italiana. L’interprete non viene fornito dal Comune di Carmignano, per cui è interesse degli sposi provvedere per tempo ad individuare tale figura.
I cittadini stranieri che vogliono sposarsi in Italia, oltre al passaporto (non è richiesto il permesso di soggiorno), devono presentare all’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui intendono contrarre il matrimonio il nulla osta al matrimonio (ai sensi dell’art. 116 del c.c.) rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui siete cittadini, debitamente legalizzato e tradotto in italiano oppure il “certificato di capacità matrimoniale” se cittadini di uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia). I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte.
Il nullaosta al matrimonio può essere rilasciato:
-Dall’Autorità dell’Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l’esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia- Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
-Dall’Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta(accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia).I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all’estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte.
Si invita a verificare per ciascun Paese di appartenenza e presso l’Ufficio Stato Civile le specifiche disposizioni per ottenere il nulla osta. In particolare sono previste discipline specifiche per i cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Australia, Danimarca, Finlandia, Francia, Lituania, Messico, Moldavia, Siria, Svezia, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti d’America. Specifiche disposizioni riguardano i rifugiati politici: in quest’ultimo caso contattare l’Ufficio Stato Civile per verificare i documenti necessari.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale.
Per la verifica dei dati è necessario trasmettere almeno 30 giorni prima del matrimonio, copia di tutta la documentazione, anche via email.
E’ dovere degli sposi regolarizzare la loro posizione nello Stato di provenienza (non è prevista la trasmissione degli atti d’ufficio). A tal fine si consiglia di prendere contatti direttamente con il proprio Consolato e di ritirare presso l’Ufficio di Stato Civile un estratto di matrimonio, ove necessario su modello plurilingue.
-Art. 29 Costituzione
-Artt. 79 e segg. Codice Civile
-D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
-Regolamento Comunale dei matrimoni civili
Informazioni e contatti:
COMUNE DI CARMIGNANO – Ufficio Stato Civile
Tel. 0558750245 – 0558750241
E-Mail: anagrafe@comune.carmignano.po.it
PEC: demografici.carmignano@postacert.toscana.it
Richiesta pubblicazioni di matrimonio | Richiesta prenotazione luoghi comunali |
Scheda dati matrimonio cittadini italiani | Scheda dati matrimonio cittadini stranieri |
In collaborazione con la Pro Loco, agli sposi che scelgono una delle meravigliose location di questo territorio, il Comune di Carmignano offre due bottiglie del vino d’eccellenza, le cui uve vengono coltivate sui nostri splendidi declivi.
Libretto di Matrimonio